Parere inerente la richiesta di modifica della indicazione geografica

tipica «Golfo dei Poeti La Spezia» o «Golfo dei Poeti» in «Liguria di

Levante» e modifica del relativo disciplinare di produzione

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INDICAZIONE

GEOGRAFICA TIPICA DEI VINI «LIGURIA DI LEVANTE»

Art. 1.

(Denominazione dei vini)

L’indicazione geografica tipica «Liguria di Levante» e’ riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti  dal

presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

Bianco, anche nella tipologia frizzante; Malvasia di Candia; Trebbiano toscano; Rosso, anche nella tipologia frizzante e novello;

Canaiolo; Ciliegiolo; Merlot; Pollera nera; Sangiovese; Sirah; Rosato; Passito.

Art. 2.

(Base ampelografica)

I vini di  cui  all’art.  1  devono  essere  ottenuti  dalle  uve prodotte dai  vigneti  aventi,  nell’ambito  aziendale,  la  seguente

composizione ampelografica:

Bianco, anche nella tipologia frizzante: uno o piu’  vitigni a bacca bianca, riconosciuti idonei  alla  coltivazione  dalla  regione Liguria.

Malvasia di Candia: minimo 85% del corrispondente vitigno.

Possono concorrere, fino ad un massimo del 15% altri vitigni, a bacca analoga, riconosciuti idonei alla  coltivazione  dalla  regione Liguria.

Trebbiano toscano: minimo 85% del corrispondente vitigno.

Possono concorrere, fino ad un massimo del 15% altri vitigni, a bacca analoga, riconosciuti idonei alla  coltivazione  dalla  regione Liguria.

Rosso: da uno o piu’ vitigni a bacca rossa, riconosciuti idonei alla coltivazione dalla regione Liguria.

Canaiolo: minimo 85% del corrispondente vitigno.

Possono concorrere, fino ad un massimo del 15% altri vitigni, a bacca analoga, riconosciuti idonei alla  coltivazione  dalla  regione Liguria.

Ciliegiolo: minimo 85% del corrispondente vitigno.

Possono concorrere, fino ad un massimo del 15% altri vitigni, a bacca analoga, riconosciuti idonei alla  coltivazione  dalla  regione Liguria.

Merlot: minimo 85% del corrispondente vitigno.

Possono concorrere, fino ad un massimo del 15% altri vitigni, a bacca analoga, riconosciuti idonei alla  coltivazione  dalla  regione Liguria.

Pollera nera: minimo 85% del corrispondente vitigno.

Possono concorrere, fino ad un massimo del 15% altri vitigni, a bacca analoga, riconosciuti idonei alla  coltivazione  dalla  regione Liguria.

Sangiovese: minimo 85% del corrispondente vitigno.

Possono concorrere, fino ad un massimo del 15% altri vitigni, a bacca analoga, riconosciuti idonei alla  coltivazione  dalla  regione Liguria.

Sirah: minimo 85% del corrispondente vitigno.

Possono concorrere, fino ad un massimo del 15% altri vitigni, a bacca analoga, riconosciuti idonei alla  coltivazione  dalla  regione Liguria.

Rosato: da uno  o  piu’  vitigni  a  bacca  rossa  e/o  bianca, riconosciuti idonei alla coltivazione dalla regione Liguria.

Passito: da uno o  piu’  vitigni  a  bacca  rossa  e/o  bianca, riconosciuti idonei alla coltivazione dalla regione Liguria.

Art. 3.

(Zona di produzione)

La zona di produzione delle uve  destinate  alla  produzione  dei vini a indicazione geografica  tipica  «Liguria  di  Levante»  ricade nella provincia di La  Spezia  e  comprende  i  terreni  vocati  alla coltivazione  della  vite  situati   nell’intero   territorio   della provincia di La Spezia.

Art. 4.

(Norme per la vinificazione)

4.1 – Condizioni naturali dell’ambiente.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’art. l devono  essere  quelle  normali

della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualita’.

I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei, di favorevole giacitura ed esposizione, con esclusione di quelli eccessivamente umidi, insufficientemente soleggiati e di pianura alluvionale.

4.2 – Forme di allevamento e sesti d’impianto.

I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli già usati nella zona: pergola a tetto orizzontale, pergoletta

a tetto inclinato, spalliera ad archetto singolo o bilaterale, cordone speronato. I sesti d’impianto sono adeguati alle forme di

allevamento. La regione Liguria può consentire diverse forme di allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione dei  vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

4.3 – Irrigazione, forzatura.

E’ vietata ogni pratica di forzatura.

E’ consentita l’irrigazione di soccorso.

4.4 – Resa a ettaro e gradazione minima naturale.

La produzione massima di uva a ettaro per tutte le tipologie dei vini ad indicazione geografica tipica «Liguria di Levante»  non  deve essere superiore a 11 t/ha.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Liguria di Levante» devono assicurare ai vini i seguenti titoli alcolometrici volumici naturali minimi:

«Liguria di Levante» Bianco: 10,00% vol;

«Liguria di Levante» Malvasia di Candia: 10,00% vol;

«Liguria di Levante» Trebbiano toscano: 10,00% vol;

«Liguria di Levante» Rosso: 10,00% vol;

«Liguria di Levante» Canaiolo: 10,00% vol;

«Liguria di Levante» Ciliegiolo: 10,00% vol;

«Liguria di Levante» Merlot: 10,00% vol;

«Liguria di Levante» Pollera nera: 10,00% vol;

«Liguria di Levante» Sangiovese: 10,00% vol;

«Liguria di Levante» Sirah: 10,00% vol;

«Liguria di Levante» Rosato: 10,00% vol;

«Liguria di Levante» Passito: 13,00% vol.

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente

impegnata dalla vite.

Art. 5.

(Norme per la vinificazione)

5.1 – Vinificazione ed elaborazione.

Le diverse tipologie previste all’art. 1 devono essere vinificate, elaborate e all’interno dell’intero territorio della provincia di La Spezia.

La tipologia rosato deve essere ottenuta con la «vinificazione in rosato» di uve rosse oppure con la vinificazione di  un  coacervo di uve rosse e bianche anche ammostate separatamente.

La  tipologia  novello  deve  essere  ottenuta  con   macerazione carbonica di almeno il 35% delle uve.

La tipologia passito  deve  essere  ottenuta  con  l’appassimento delle uve dopo la raccolta su graticci e similari, in  locali  idonei anche  termo-idrocondizionati  con  ventilazione  forzata, fino a raggiungere un tenore alcolico totale di almeno 15% vol.

5.2 – Resa uva/vino e vino/ettaro.

La resa massima dell’uva in vino, compresa l’eventuale aggiunta correttiva e la produzione  massima  di  vino  per  ettaro,  sono  le seguenti:

Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 6.

(Immissione al consumo)

I vini a  indicazione  geografica  tipica  «Liguria  di  Levante» all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle  seguenti caratteristiche:

«Liguria di Levante» Bianco:

colore: giallo paglierino piu’ o meno intenso, vivo;

odore: delicato, gradevole, persistente, lievemente fruttato, composito;

sapore: asciutto, fresco, armonico,  delicatamente  fruttato, caratteristico;

acidita’ totale minima: 4,50 g/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

«Liguria di Levante» Malvasia di Candia:

colore: giallo paglierino vivo;

odore: fine, delicato, caratteristico, delicatamente aromatico;

sapore: asciutto, fine, armonico, caratteristico;

acidita’ totale minima: 4,50 g/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

«Liguria di Levante» Trebbiano toscano:

colore: giallo paglierino piu’ o meno intenso, vivo;

odore: delicato, lievemente fruttato;

sapore: asciutto, fine, fresco, armonico;

acidita’ totale minima: 4,50 g/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

estratto riduttore minimo: 15,00 g/l.

«Liguria di Levante» Rosso:

colore: rosso rubino piu’ o meno intenso, tendente al granato con l’invecchiamento;

odore: delicato, vinoso, fruttato, caratteristico, composito;

sapore: asciutto, fine, armonico;

acidita’ totale minima: 4,50 g/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

estratto riduttore minimo: 20,00 g/l.

«Liguria di Levante» Canaiolo:

colore: rosso rubino piu’ o meno intenso;

odore: delicato, vinoso, fine;

sapore: asciutto, fine, armonico, caratteristico;

acidita’ totale minima: 4,50 g/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

estratto riduttore minimo: 20,00 g/l.

«Liguria di Levante» Ciliegiolo:

colore: rosso rubino piu’ o meno intenso, vivo;

odore: delicato, fine,vinoso, lievemente fruttato;

sapore: asciutto, fine, armonico, delicatamente fruttato;

acidita’ totale minima: 4,50 g/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

estratto riduttore minimo: 20,00 g/l.

«Liguria di Levante» Merlot:

colore: rosso rubino piu’ o meno intenso, tendente al granato con l’invecchiamento;

odore:intenso, vinoso, lievemente fruttato e vegetale, composito;

sapore: asciutto, fine, armonico, di discreto corpo;

acidita’ totale minima: 4,50 g/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

estratto riduttore minimo: 20,00 g/l.

«Liguria di Levante» Pollera nera:

colore: rosso rubino piu’ o meno intenso;

odore: delicato, vinoso, piuttosto composito;

sapore: asciutto, fine, armonico, caratteristico;

acidita’ totale minima: 4,50 g/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

estratto riduttore minimo: 20,00 g/l.

«Liguria di Levante» Sangiovese:

colore: rosso rubino piu’ o meno intenso, tendente al granato con l’invecchiamento;

odore: deciso, vinoso, composito;

sapore: asciutto, fine, armonico, lievemente amarognolo;

acidita’ totale minima: 4,50 g/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

estratto riduttore minimo: 20,00 g/l.

«Liguria di Levante» Syrah:

colore: rosso rubino intenso;

odore: intenso, vinoso, composito, delicatamente fruttato;

sapore: asciutto, fine, armonico, deciso, di buon corpo;

acidita’ totale minima: 4,50 g/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

estratto riduttore minimo: 20,00 g/l.

«Liguria di Levante» Rosato:

colore: rosa tenue o chiaretto, vivo;

odore: delicato, vinoso, lievemente fruttato;

sapore: asciutto, fine, armonico;

acidita’ totale minima: 4,50 g/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

estratto riduttore minimo: 17,00 g/l.

«Liguria di Levante» Passito:

colore: giallo dorato intenso, vivo, tendente all’ambrato;

odore: intenso, deciso, caratteristico, fruttato e delicatamente mieloso;

sapore: da dolce ad abboccato, armonico, caratteristico, di buon corpo, piacevole e persistente;

acidita’ totale minima: 4,50 g/l;

acidita’ volatile massima: 24 meq/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo:  15,00%  vol  di

cui almeno 13,50% vol svolti;

estratto riduttore minimo: 20,00 g/l.

Art. 7.

(Etichettatura, designazione e presentazione)

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all’art. 1 e’ vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione  diversa

da quelle  previste  dal  presente  disciplinare,  ivi  compresi  gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

E’  tuttavia  consentito  l’uso  di  indicazioni   che   facciano riferimento a nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati,  non  aventi

significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

7.1 – Menzioni facoltative.

Sono consentite le  menzioni  facoltative  previste  dalle  norme comunitarie,  oltre  alle  menzioni  tradizionali,  come  quelle  del colore, del modo di elaborazione e altre, purche’ pertinenti ai  vini di cui all’art. 1.

7.2 – Annata.

Nell’etichettatura dei  vini  di  cui  all’art.  1  l’indicazione dell’annata di produzione delle  uve  e’  obbligatoria  nel  caso  di

recipienti di volume nominale fino a 2 litri.

Art. 8.

(Confezionamento)

8.1 – Volumi nominali.

I vini di cui  all’art.  1  possono  essere  immessi  al  consumo soltanto in recipienti di volume nominale fino a 5 litri.

8.2 – Recipienti e tappatura.

E’ autorizzata qualsivoglia tipologia di tappatura prevista dalle disposizioni vigenti ad esclusione dei tappi a corona.